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Statuto per le/gli insegnanti di religione cattolica della Diocesi di Bolzano-Bressanone

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L’insegnamento della Religione cattolica in Provincia di Bolzano, ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. 10.02.1983, n. 89 e successive modifiche e integrazioni, è regolato dall’Accordo stipulato tra la Santa Sede e l’Italia il 18 febbraio 1984 (Legge del 25.03.1985, n. 121, art. 9 e n. 5a del Protocollo addizionale), nonché dalla legge provinciale del 14.12.1998, n. 12, ed è impartito “nel quadro delle finalità della scuola”, “nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni” e “in conformità alla dottrina della Chiesa”. È regolato inoltre dal Codice di Diritto Canonico (Can. 804, 805, 806) e dall’Intesa in materia di educazione religiosa nelle scuole dell’infanzia e di insegnamento della religione cattolica nelle scuole a carattere statale di ogni ordine e grado e nelle scuole professionali della Provincia Autonoma di Bolzano, a firma del presidente della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher e dal Vescovo della diocesi di Bolzano-Bressanone, Ivo Muser il giorno 2 ottobre 2015.

Il presente statuto regola i rapporti tra le/gli insegnanti di Religione cattolica e la diocesi di Bolzano-Bressanone.

 

Art. 1

Titoli richiesti per l’accesso ai ruoli provinciali

I titoli per l’accesso ai ruoli provinciali del personale docente di Religione cattolica sono stabiliti, di intesa con l’Ordinario diocesano, con deliberazione della Giunta Provinciale, sulla base della Legge Provinciale 14 dicembre 1998, n. 12 e successive modifiche.

 

Art. 2

Decreto d’idoneità e permesso temporaneo all’insegnamento della Religione cattolica

2.1: Requisiti per il conferimento

Oltre alla qualifica professionale, come da art. 1, il Diritto Canonico prevede come condizione indispensabile per l’assunzione delle/degli insegnanti di Religione cattolica il conferimento dell’idoneità ad esercitare tale ufficio (missio canonica) da parte dell’Ordinario diocesano (c. 761 CIC).

L’Ordinario diocesano, prima di rilasciare l’idoneità ecclesiastica all’insegnamento della Religione cattolica, dovrà accertare, ai sensi del can. 804 § 2 del Codice di Diritto Canonico, i requisiti della/del candidata/o per l’insegnamento della Religione cattolica per quanto concerne la retta dottrina, la testimonianza di vita cristiana, l’abilità pedagogica e didattica.

2.2: Procedura e condizioni per il conferimento dell’idoneità o il permesso temporaneo

a)       L’idoneità o il permesso temporaneo all’insegnamento della Religione cattolica viene rilasciata/o in seguito alla presentazione di una domanda da inoltrare all’Ufficio Scuola e Catechesi della diocesi di Bolzano-Bressanone, secondo le modalità stabilite dall’Ufficio stesso.

b)       Le domande vengono esaminate dall’Ufficio Scuola e Catechesi per conto dell’Ordinario Diocesano. L’Ordinario si avvarrà del supporto della Commissione del personale per le/gli insegnanti di Religione cattolica.

c)       L’idoneità all’insegnamento viene conferita alle/agli insegnanti di Religione cattolica, a condizione che:

  • dispongano dei titoli previsti per l’accesso ai ruoli provinciali secondo la normativa vigente;
  • abbiano già svolto almeno tre anni d’insegnamento di Religione cattolica in Provincia di Bolzano;
  • dimostrino un’adeguata conoscenza della storia diocesana e della legislazione scolastica locale;
  • sia stato espresso parere positivo dalla Commissione diocesana del personale per le/gli insegnanti di Religione cattolica.

d)       Sino a quando tutte queste condizioni, elencate alla lettera c) non saranno soddisfatte, alle/agli insegnanti di Religione cattolica potrà essere conferito da parte dell’Ordinario diocesano, verificati i requisiti previsti per tale conferimento, un permesso all’insegnamento con validità temporanea. Questo “Permesso” corrisponde, correggendola nel significato, alla dicitura “Idoneità temporanea” che ritroviamo nel testo della Delibera n. 229 del 7.03.17 (Titoli richiesti per l’accesso ai ruoli provinciali del personale docente di religione cattolica).

e)       Qualora l’Ordinario diocesano, sentito il parere della Commissione del personale, decida di non concedere l’idoneità all’insegnamento, la/il richiedente deve essere adeguatamente informato sulle motivazioni. La/Il richiedente stessa/o ha l’opportunità di ricorrere in forma scritta contro la mancata concessione e di essere informata/o di tutte le possibili conseguenze giuridiche.

 

2.3: Revoca dell’idoneità o del permesso all’insegnamento della Religione cattolica

a)       Qualora sia stato accertato un comportamento che contravvenga in modo grave ai requisiti previsti dal can. 804 § 2 del Codice di Diritto Canonico e ulteriormente precisati all’art. 3 del presente Regolamento, l’Ordinario diocesano può revocare con proprio decreto l’idoneità o il permesso temporaneo. A riguardo si procederà secondo quanto previsto dal can. 805 del Codice di Diritto Canonico e nella delibera della Conferenza Episcopale Italiana del 14 maggio 1990, n. 41, § 2 e 3, e successive integrazioni.

b)       Su mandato dell’Ordinario la Commissione arbitrale deve effettuare gli opportuni accertamenti al fine di assicurare la fondatezza delle ragioni che possono portare ad un provvedimento di revoca, con tutta la necessaria accuratezza. In questo senso, accuse anonime non saranno, per principio, prese in considerazione.

c)       L’insegnante di Religione cattolica destinatario del procedimento di revoca ha il diritto di essere ascoltato e di addurre le proprie motivazioni; all’assistenza legale e ha inoltre il diritto di essere informato, sin dall’inizio del procedimento, di tutte le possibili conseguenze giuridiche.

d)       In ogni fase del procedimento di revoca, ai sensi del c. 220 CIC si avrà cura di tutelare la buona fama nonché la sfera privata ovvero intima di tutte le persone coinvolte.

e)       Se il procedimento stabilito dalla lettera b) del presente comma porta a dimostrare la sussistenza di elementi gravi al punto da motivare la revoca dell’idoneità o permesso temporaneo all’insegnamento della Religione cattolica, l’Ordinario diocesano procede emanando un decreto di revoca dell’idoneità o del permesso temporaneo fornito di motivazione ai sensi del can. 51 del CIC e regolarmente intimato all’interessato ai sensi dei cann. 54-55-56 del CIC (delibera CEI del 21.09.1990, n. 41, § 3). Tale decreto deve essere accompagnato dall’indicazione dei termini per un eventuale ricorso.

f)        L’insegnante di Religione cattolica destinatario del provvedimento di revoca ha diritto a presentare ricorso all’Ordinario diocesano, sia contestando il merito degli argomenti, sia adducendo elementi a proprio favore o a propria discolpa.

g)       L’eventuale ricorso al provvedimento di revoca dell’idoneità o permesso temporaneo verrà esaminato dall’Ordinario diocesano il quale, sentito il parere della Commissione arbitrale e presi in considerazione eventuali nuovi elementi, procederà ad emettere una nuova valutazione.

h)       L’Ordinario diocesano dà comunicazione del provvedimento di revoca all’autorità scolastica competente.

i)        Qualora la Commissione arbitrale constati che gli elementi di problematicità emersi non sono tali da comportare un provvedimento di revoca, l’Ordinario può incaricare l’Ufficio Scuola e Catechesi di comminare all’insegnante di Religione cattolica un ammonimento scritto indicante le motivazioni e volto a chiarire le conseguenze di un’eventuale reiterazione del comportamento ammonito. Nel caso l’insegnante reiterasse il comportamento ammonito, seguirà una nuova valutazione del caso da parte dell’Ordinario diocesano.

 

Art. 3

Doveri degli insegnanti di religione

3.1     L’insegnante di Religione cattolica si impegna a svolgere il proprio compito con responsabilità professionale, competenza didattico/pedagogica e con piena disponibilità alla collaborazione nell’ambito della vita scolastica. Si propone inoltre come persona di riferimento in caso di celebrazioni o iniziative di carattere religioso predisposte dalla scuola.

3.2     L’insegnante di Religione cattolica si adopera per affinare e migliorare in itinere la propria professionalità e le proprie competenze in ambito didattico/pedagogico.

3.3     L’insegnante di Religione cattolica approfondisce e amplia la propria cultura generale e disciplinare, sia attraverso l’approfondimento individuale, sia partecipando ai corsi di aggiornamento e convegni organizzati per gli insegnanti a livello di organizzazione scolastica provinciale o diocesana, anche con la collaborazione dello Studio Teologico Accademico di Bressanone e con l’Ufficio Scuola e Catechesi.

3.4     L’insegnante di Religione cattolica orienta e svolge il proprio insegnamento, in ordine ai suoi contenuti e alle sue finalità, in conformità alla dottrina della Chiesa.

3.5     L’insegnante di Religione cattolica si riconosce nel magistero della Chiesa e nella fede da essa professata, impegnandosi di orientarne la propria vita.

3.6     L’insegnante di Religione cattolica si impegna a rendere testimonianza con la propria condotta e con il proprio esempio ai principi e allo spirito del messaggio evangelico, sia nei confronti dei propri alunni che negli altri contesti nei quali si trova ad operare.

3.7     L’insegnante di Religione cattolica mantiene i contatti con le istituzioni ecclesiastiche del territorio di competenza della scuola in cui svolge il proprio insegnamento e si rende disponibile, nei limiti delle proprie possibilità, alla collaborazione in ambito pastorale.

 

Art. 4

Responsabilità della diocesi di Bolzano-Bressanone

4.1     Il Vescovo e gli uffici diocesani, in particolare l’Ufficio Scuola e Catechesi, sono corresponsabili per l’IRC e sostengono gli Insegnanti di Religione cattolica nello svolgimento dei loro compiti.

4.2     L’Ufficio Scuola e Catechesi si occupa della crescita professionale degli insegnanti di religione cattolica, in modo particolare per quanto concerne la loro formazione ed il loro aggiornamento nell’ambito disciplinare e spirituale.

 

Art. 5

Collaborazione con aggregazioni di insegnanti di Religione cattolica.

5.1     Sono generalmente ben accolte forme di associazionismo locale tra insegnanti di Religione cattolica al fine di tutelare i propri interessi professionali.

5.2     La diocesi assicura la collaborazione a queste realtà.

 

Art. 6

Abrogazione

Il presente Statuto per insegnanti di Religione cattolica della diocesi di Bolzano-Bressanone entra in vigore dal 27 aprile 2020.

È abrogato lo “Statuto per le/gli insegnanti di religione” del 10 aprile 2006 pubblicato sul “Folium Diocesanum Bauzanense-Brixinense” n. 5 del maggio 2006.

 

Ivo Muser,
Vescovo

Bolzano, nella memoria di san Pietro Canisio, 27 aprile 2020

 

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